Francigena - Società multiservizi della Città di Viterbo

Rassegna Stampa

Sicurezza del Trasporto

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Il  Dirigente  Scolastico  (D.S.)  è  responsabile (in qualità di datore di lavoro) anche  dell'infortunio  che  si  verifichi mezz'ora  prima  o  dopo  l'orario  di  lavoro  (di  lezione): è il  c.d.  "infortunio  in  itinere", che  avviene  sul  percorso  di  andata  e ritorno dal lavoro. Pertanto, anche se il trasporto è istituito e gestito (in appalto/affidamento) da altro datore di lavoro (ad es. il Comune), il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare che lo stesso trasporto sia effettuato con mezzi idonei ed omologati per la specifica funzione e che tali mezzi, potenzialmente, non possano procurare degli infortuni ai trasportati. Le  caratteristiche  tecniche  di  autobus  e  scuolabus  sono  stabilite  dal  Codice  della  Strada  e  relativo  regolamento  (che prevede  che  l'autista  debba  essere  munito  di  idoneo  CAP - Certificato di Abilitazione Professionale),  nonché  dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 18/04/1977 (G.U. 19 maggio 1997 nr. 135) e succ. mod. ed int.. Per  scuolabus  e  miniscuolabus,  al  contrario  degli  autobus,  sono  state  dettate  una  serie  dì  caratteristiche  tecniche, costruttive  ed ergonomiche  idonee  a  garantire  la  sicurezza  della  tipologia  particolare  di  utenza  (bambini):  colorazione gialla che  identifica  il  particolare  pericolo  connesso  all'imprevedibilità  dell'utenza  del  trasporto,  pianale  basso, finestre ampie, sedili ergonomici, ecc.. E' superfluo  specificare le  motivazioni che  hanno indotto il  legislatore a prevedere tali caratteristiche, ma - ad esempio - vi è il dato di  fatto che molti  bambini,  eventualmente cadendo  dai  gradini  (alti)  dei  pullman gran turismo, qualora questi ultimi venissero utilizzati per il trasporto al posto degli scuolabus, si potrebbero fare seriamente male. E' quindi pacifico che il trasporto scolastico, anche se venisse affidato a ditte private, per essere sicuro e di qualità deve essere effettuato con mezzi omologati  scuolabus  o  miniscuolabus, aventi  le  prescritte caratteristiche  tecniche (come ratificato ed affermato con il D. M. Trasporti del 02/02/96, in G.U. n. 747 del 26/02/96, che prevede l'effettuazione del trasporto scolastico solo con gli scuolabus).
(Fonte: Mimmo DI DONNA - Codacons Settore scuola sicura - 11/07/2008)

 
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