Il Decreto Ministeriale (Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con la Pubblica istruzione) 18/12/75 (G.U. nr. 29 del 2/2/76) avente titolo "Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica" , oltre a stabilire le caratteristiche dell'edilizia scolastica (dimensione e caratteristiche delle aule, dei corridoi, delle aeree verdi, delle mense, delle cucine, delle palestre, degli uffici, dei laboratori, dei corridoi, delle scale, del mobilio, della qualità dell'aria, dell'illuminazione, benessere termoigrometrico, antinfortunistica, 20 gradi e 45-55% di umidità, ecc.), fissò - secondo le considerazioni ed i principi stabiliti dalla stessa norma (punto 1.1.2.) - i principi di localizzazione (bacino d'utenza) delle scuole (punto 1.1.), stabilendo distanze e tempi massimi di percorrenza.
Nello stesso decreto, al fine di evitare un eccessivo frazionamento delle attrezzature scolastiche, inopportuno sotto il profilo didattico ed economico, fu ammessa una deroga purché l'ente obbligato (il Comune o la Provincia) istituzionalizzasse e gestissse un servizio di trasporto per gli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo. (punto 1.1.3.).
I suddetti principi ed indici restano ancora in vigore, come da art. 5 co. 3 Legge 23/96.
Anche se il citato D.M. risulta abolito (con riserva) dall'art. 12 co. 5 della Legge nr. 23/96, il fatto che a livello ministeriale la P.I. non abbia emanato norme quadro, né le Regioni e le Province autonome abbiano fatto altrettanto con le relative specifiche e conseguenziali norme tecniche esecutive (art. 5 co. 1 e 2, Legge 11/01/96, nr. 23), fa sì che gli enti competenti debbano prendere in considerazione gli indici di riferimento sopra specificati, come espressamente previsto fino all'approvazione delle norme tecniche regionali.
Infatti, non può essere lasciato un vuoto normativo fino alla definitiva chiusura della questione da riformare.
Chiarito il fatto che il D.M. del 1975 è attualmente ancora vigente ed imperativo, oltre che obbligatorio, si può passare alle considerazioni utili per valutare l'obbligatorietà, le caratteristiche e l'opportunità della fornitura del servizio di trasporto pubblico scolastico.
Per la scuola dell'obbligo, tenuto conto che ...
- non si possono obbligare i genitori a dotarsi di autovettura,
- possono esserci condizioni meteo proibitive,
- si dovrebbe evitare d'intralciare il traffico davanti alle scuole,
- vi sono questioni d'inquinamento,
- la politica attuale è quella di favorire il trasporto pubblico collettivo rispetto
a quello privato individuale,
- non si possono inviare a scuola i bambini da soli per ovvie ragioni di
sicurezza (pedofilia e problemi vari),
- sussisterebbe l'eventuale necessità di pagare (almeno) due abbonamenti
(mamma e figlio/i) al mezzo pubblico generico,
- le distanze tra abitazione e fermata del bus, nonché dalla discesa dal bus alla
scuola, spesso superano distanze e tempi di percorrenza massimi previsti,
... il trasporto scolastico deve essere assicurato.
Le istituzioni scolastiche e gli enti locali non possono beneficiare di due deroghe (eccessivo frazionamento ed obbligo di istituire il trasporto) a totale discapito dell'utenza. Se, data l'autonomia scolastica e considerato il criterio della territorialità (carta dei servizi scolastici - punto 4 del D.P.C.M. 7/6/95), l'utente ha la possibilità di scegliere una scuola sita nel bacino d'utenza, le istituzioni non possono esimersi dall'istituire il servizio di trasporto (scolastico). Per gli Istituti superiori, se non rientranti nella scuola dell'obbligo (salvo riforme in itinere), vale il discorso precedente eccetto per il fatto che, per derogare alla localizzazione degli edifici, essendo gli studenti autonomi negli spostamenti le istituzioni possono mettere a disposizione, in alternativa al trasporto scolastico, collegamenti ad opera dei mezzi pubblici compatibili con i previsti tempi massimi di percorrenza, prevedendo forme di pagamento agevolative (abbonamenti per studenti).
(Fonte: Mimmo DI DONNA - Codacons Settore scuola sicura - 11/07/2008)








