Francigena - Società multiservizi della Città di Viterbo

Legislazione sul trasporto scolastico

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Il Decreto Ministeriale (Ministero dei Lavori  Pubblici di concerto con la Pubblica istruzione) 18/12/75 (G.U. nr. 29 del 2/2/76) avente  titolo  "Norme  tecniche  aggiornate  relative  alla  edilizia  scolastica,  ivi  compresi  gli  indici  minimi  di  funzionalità didattica,  edilizia  ed  urbanistica,  da  osservarsi  nella  esecuzione  di  opere  di  edilizia  scolastica" , oltre  a  stabilire  le caratteristiche  dell'edilizia  scolastica  (dimensione  e  caratteristiche  delle  aule,  dei  corridoi,  delle  aeree  verdi,  delle mense,  delle  cucine,  delle  palestre,  degli  uffici,  dei  laboratori,  dei  corridoi,  delle  scale, del mobilio,  della  qualità dell'aria,  dell'illuminazione,  benessere  termoigrometrico,  antinfortunistica,  20  gradi  e  45-55%  di  umidità,  ecc.),  fissò -  secondo  le  considerazioni  ed  i  principi  stabiliti  dalla  stessa  norma  (punto  1.1.2.) - i  principi  di  localizzazione (bacino d'utenza) delle scuole (punto 1.1.), stabilendo distanze e tempi massimi di percorrenza.
Nello  stesso  decreto,  al  fine  di  evitare  un  eccessivo frazionamento  delle  attrezzature  scolastiche,  inopportuno  sotto  il profilo  didattico  ed  economico,  fu ammessa  una  deroga  purché  l'ente  obbligato  (il Comune o la Provincia)  istituzionalizzasse  e gestissse un servizio di trasporto per gli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo. (punto 1.1.3.).
I  suddetti  principi  ed  indici  restano  ancora  in  vigore, come da art.  5  co. 3 Legge  23/96.
Anche  se  il  citato  D.M. risulta  abolito  (con  riserva) dall'art. 12 co. 5 della Legge nr. 23/96,  il  fatto  che a livello ministeriale la  P.I.  non  abbia emanato norme quadro, né le  Regioni e le  Province  autonome  abbiano  fatto  altrettanto  con  le  relative specifiche  e  conseguenziali  norme  tecniche  esecutive  (art.  5  co. 1 e 2, Legge  11/01/96, nr.  23),  fa  sì  che  gli  enti competenti debbano prendere in considerazione gli indici di riferimento sopra specificati, come espressamente previsto fino  all'approvazione delle  norme  tecniche  regionali. 
Infatti,  non  può  essere  lasciato  un vuoto normativo fino alla definitiva chiusura della questione da riformare.
Chiarito  il  fatto  che  il  D.M.  del  1975  è  attualmente  ancora  vigente  ed  imperativo,  oltre  che  obbligatorio, si può passare  alle considerazioni utili per valutare l'obbligatorietà, le caratteristiche e l'opportunità della fornitura del servizio di trasporto pubblico scolastico.

Per la scuola dell'obbligo, tenuto conto che ...
   - non si possono obbligare i genitori a dotarsi di autovettura,
   - possono esserci condizioni meteo proibitive,
   - si dovrebbe evitare d'intralciare il traffico davanti alle scuole,
   - vi sono questioni d'inquinamento,
   - la politica attuale è quella di favorire il trasporto pubblico collettivo rispetto
      a quello privato individuale,
   - non si possono inviare a scuola i bambini da soli per ovvie ragioni di
      sicurezza (pedofilia e problemi vari),
   - sussisterebbe l'eventuale necessità di pagare (almeno) due abbonamenti
      (mamma e figlio/i) al mezzo pubblico generico,
   - le distanze tra abitazione e fermata del bus, nonché dalla discesa dal bus alla
      scuola, spesso superano distanze e tempi di percorrenza massimi previsti,
... il trasporto scolastico deve essere assicurato.

Le  istituzioni  scolastiche e gli  enti  locali  non possono  beneficiare  di  due  deroghe  (eccessivo  frazionamento  ed  obbligo di  istituire  il trasporto)  a  totale  discapito  dell'utenza.  Se,  data  l'autonomia  scolastica  e  considerato  il  criterio  della territorialità  (carta  dei  servizi  scolastici  -  punto  4  del  D.P.C.M.  7/6/95),  l'utente  ha  la  possibilità  di  scegliere  una  scuola sita nel  bacino  d'utenza, le istituzioni non possono  esimersi  dall'istituire  il  servizio  di  trasporto  (scolastico).  Per gli Istituti superiori, se  non rientranti  nella  scuola dell'obbligo (salvo riforme in itinere), vale  il discorso precedente  eccetto  per  il  fatto  che,  per  derogare  alla  localizzazione  degli  edifici, essendo  gli  studenti  autonomi  negli  spostamenti  le  istituzioni  possono  mettere  a disposizione, in alternativa al  trasporto  scolastico, collegamenti ad  opera  dei  mezzi  pubblici compatibili  con  i  previsti  tempi  massimi  di  percorrenza, prevedendo  forme  di pagamento agevolative (abbonamenti per studenti).

(Fonte: Mimmo DI DONNA - Codacons Settore scuola sicura - 11/07/2008)

 
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... a un bambino darei le ali ...

gabbiano

"A un bambino darei le ali, ma lascerei che da solo imparasse a volare.
Ai vecchi insegnerei che la morte non arriva con la vecchiaia, ma con l'oblio.
Tante cose ho imparato da voi uomini ...
Ho imparato che tutti quanti vogliono vivere sulla cima della montagna, senza sapere che la vera felicità risiede nella forza di risalire la scarpata.
Ho imparato che quando un neonato stringe con il suo piccolo pugno
- per la prima volta - il dito del padre, lo racchiude per sempre.
Ho imparato che un uomo ha diritto a guardarne un altro dall'alto
solo per aiutarlo ad alzarsi.
Sono tante le cose che ho potuto apprendere da voi,
ma in verità a molto non servirebbero,
perché quando mi metterete dentro quella borsa,
infelicemente starò morendo.

Dì sempre ciò che senti e fai ciò che pensi.
Se sapessi che oggi sarà l'ultimo giorno in cui ti vedrò dormire, ti abbraccerei forte e
pregherei il Signore affinché possa essere il guardiano della tua anima.
Se sapessi che questa è l'ultima volta che ti vedo uscire dalla porta,
ti abbraccerei, ti bacerei, e ti richiamerei per dartene ancora.
Se sapessi che questa è l'ultima volta che ascolterò la tua voce,
registrerei ogni tua parola per poterla riascoltare una ed un'altra volta all'infinito.
Se sapessi che questi sono gli ultimi minuti in cui ti vedo,
ti direi "ti amo" senza assumere, scioccamente, che lo sai di già.

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